Il giudice può assegnare i posti auto alle parti sulla base della Ctu, senza che ciò determini la creazione di una nuova figura di diritto reale. Il sottotetto, invece, non solo si può dividere ma ciascuno può costruire una parete divisoria a protezione della sua proprietà, salvo l’obbligo di consentire l’accesso alle parti comuni per la riparazione. È quanto emerge dalla sentenza 23118/15, pubblicata il 12 novembre dalla seconda sezione civile della Cassazione.
L’assegnazione degli spazi per la sosta costituisce una manifestazione del potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune consentito all’assemblea del condominio. Quando manca la delibera dell’assemblea o l’accordo fra i condomini, la regolamentazione ben può essere domandata al giudice, il quale ha senz’altro la facoltà di disporla. E ciò perché l’assegnazione individuale dei posti auto serve soltanto a rendere più ordinato e razionale l’uso paritario della cosa comune senza determinare la divisione del bene (né un diritto reale non previsto dal codice).