I coniugi possono pattuire che uno dei due, con funzione solutorio-compensativa dell’obbligo di mantenimento della prole sul gravante sul medesimo, rinunci alla metà del valore della casa familiare in comproprietà purchè l’altro, in caso di vendita, impieghi il ricavato per acquistare una casa da intestare ai figli. L’accordo rientra nell’esercizio dell’autonomia negoziale ex articolo 1322 Cc riconosciuto ai coniugi in sede di crisi coniugale in relazione alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali scaturenti dall’intervenuta separazione consensuale, che incontra il suo unico limite nel rispetto dei diritti indisponibili.
Di conseguenza, se il coniuge divenuto proprietario per l’intero aliena l’immobile e col ricavato ne compra un altro che intesta a sè stesso, è obbligato a risarcire l’altro, avendo volato il patto raggiunto in sede di separazione
Trib. Latina sent. 412 del 28/2/2025