E’ in astratto possibile riconoscere la responsabilità di coloro che, a vario titolo intervenuti con il proprio operato in un nucleo familiare, hanno compromesso gli interessi – procedurali o sostanziali – dei soggetti coinvolti in un procedimento, destinato a comprimere la sfera di libertà familiare, nella misura in cui risultino violate le regole di comportamento che definiscono la condotta degli operatori in sede giudiziale.
L’operatore del settore pubblico, che agisce nell’ambito della cornice istituzionale che ne tratteggia funzioni e responsabilità, non avendo un interesse proprio, risponde solo se (in quanto) ha agito con dolo o mala fede.
Se esistono ragioni che giustificano la scelta dell’allontanamento dei minori dalla famiglia di origine in quanto i minori presentavano un malessere non solo in ambito famigliare ma anche scolastico ed extra scolastico è da escludere che gli operatori dei Servizi siano in mala-fede.
Tribunale di Parma, sezione II, sentenza 5 marzo 2024 n. 407