Un figlio può essere tolto alla famiglia di origine solo in situazioni eccezionali: in caso di degrado che può sfociare nella violenza fisica o psichica, nella malnutrizione o quando il bambino rischia di rimanere vittima di un reato o di essere costretto a vivere con genitori tossicodipendenti, alcolisti o coinvolti direttamente o indirettamente nel mondo della prostituzione. In questi casi, il minore «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno». In alternativa, se una famiglia non si trova, il minore dovrebbe essere accolto in una comunità familiare o in un istituto pubblico o privato, possibilmente vicino al suo nucleo familiare.
La procedura è attivata su segnalazione da parte di chiunque sia a conoscenza della situazione ai servizi sociali, che, verificati i presupposti, si rivolgono al tribunale, che poi dispone di affidare il bambino ai servizi sociali. E’ possibile che il bambino resti presso la madre e il padre ma col monitoraggio dei servizi e l’attivazione di un servizio di supporto alla famiglia; oppure che venga disposto l’affido temporaneo ad altra famiglia, comunità o istituto.
Se i genitori si oppongono, il Tribunale per I Minorenni adottare provvedimenti di grave limitazione o decadenza dalla genitoriale se il pregiudizio per il bambino è grave, oppure ordinare di per gravi motivi, di togliere il figlio alla madre ovvero di allontanare il minore dal genitore o convivente che lo maltratta o che abusa di lui.
Il provvedimento di affido temporaneo indica sempre il modo in cui i genitori o gli altri componenti del nucleo familiare possono avere dei rapporti con il minore, la durata dell’affidamento e incarica il servizio sociale di monitorare la situazione e di informare il tribunale di eventuali sviluppi.
Venuta meno la situazione di difficoltà temporanea che l’aveva originato oppure quando il protrarsi dell’allontanamento vada a discapito del bambino, l’affido può cessare e il bambino viene reinserito nella propria famiglia.