Il genitore che commette un fatto di sottrazione e di trattenimento di minori all’estero compie un delitto che offende tanto il diritto dell’altro genitore quanto il diritto del minore a vivere la propria relazione con quest’ultimo. L’eventuale consenso o comunque la mancata opposizione del minore alla condotta del genitore autore del reato non esclude, evidentemente, il carattere offensivo del fatto anche nei riguardi dello stesso minore, che ha comunque diritto, pure in contesti di elevata conflittualità familiare o di rapporto problematico con l’altro genitore, di essere mantenuto in una situazione che permetta, in futuro, una evoluzione più armonica di quel rapporto.
Nel caso di specie, la madre aveva sottratto al marito, genitore esercente la responsabilità genitoriale, il figlio minore, conducendolo con sé in Moldavia e trattenendolo all’estero contro la volontà del padre al quale non ha dato più notizie. La condotta dell’imputata ha impedito al padre l’esercizio delle prerogative genitoriali, configurandosi così l’evento richiesto dalla norma incriminatrice e senza che possa assumere rilievo alcuno la nazionalità moldava dell’imputata
Trib. Reggio Emilia sent. 29/11/2024
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