E’ assolutamente impignorabile la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita.
Il limite della impignorabilità è di euro 525,89, importo minimo vitale per la sopravvivenza dell’individuo. Tutte le somme che eccedono tale importo sono pignorabili nella misura di 1/5.
Lo afferma la sentenza n.18755 della Cassazione civile, ritenendo che le pensioni siano assoggettate al limite del quinto quale possibile oggetto di pignoramento, ex art.545 cpc, comma 4 cpc, in virtù di un razionale contemperamento dell’interesse del creditore con quello del debitore.
La Cassazione sul presupposto che la pensione costituisca un “bene” aggredibile – sempre nei limiti di legge – soltanto dai titolari di crediti determinati, individuati come eccezioni al regime dell’impignorabilità assoluta, ha affermato che il Tribunale ha seguito il criterio di calcolo dell’importo minimo impignorabile, avuto riguardo al parametro costituzionale dell’art.38 Cost.; così, per un verso, viene ribadito che la norma si ispira a criteri di solidarietà sociale e di pubblico interesse a che venga garantita la corresponsione di un minimum, per altro verso, il pubblico interesse a che il pensionato goda di un trattamento adeguato alle esigenze di vita può ed anzi deve comportare anche una compressione del diritto dei terzi a soddisfare le proprie ragioni creditorie sul bene pensione, ma è anche vero che tale compressione non può essere totale ed indiscriminata, dovendo rispondere a criteri di ragionevolezza che valgano ad assicurare, da un lato, al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e dall’altro, a non imporre a terzi oltre il ragionevole limite, un sacrificio dei loro crediti negando all’intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi.