Non è d’ostacolo all’affido condiviso la personalità borderline della madre, se la minore è ben inserita nella sua casa e ha espresso il desiderio di non allontanarsene.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 17884 depositata il 23 luglio 2013 conferma il proprio orientamento e rigetta il ricorso del padre, che chiedeva l’affido esclusivo della figlia in ragione delle condizioni di salute dell’ex moglie. La bambina resta quindi a vivere con la mamma e il papà è tenuto a versare un assegno mensile a titolo di contributo per il suo mantenimento