In tema di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, all’autorità diplomatica è consentita la valutazione circa la sussistenza di un eventuale “matrimonio di comodo”, in quanto attinente a uno dei presupposti del diritto al ricongiungimento familiare che l’autorità amministrativa è chiamata a riconoscere.
Corte d’appello di L’Aquila sentenza n. 1599/2021