La relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile al concetto di vita familiare rilevante secondo l’articolo 8 della cedu, in assenza di elementi dai quali presumere l’esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita comune. Di conseguenza perché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con un altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva.
Corte di cassazione, sentenza 7427 del 18 marzo,