Il partner unito civilmente, per ottenere i permessi retribuiti ex legge 104/1992, deve seguire la stessa procedura prevista per gli altri familiari del disabile.
In particolare, deve inoltrare un’apposita domanda all’Inps, per la fruizione dei permessi, in quanto è l’Istituto a pagare l’indennità relativa.
La domanda può essere inviata:
tramite i servizi online per il cittadino, all’interno del portale web dell’ente (è necessario il codice Pin o l’identità unica digitale Spid);
chiamando il numero 803.164 (Contact Center Inps- Inail: è ugualmente necessario il codice Pin);
tramite un qualsiasi patronato.
È comunque necessario inviare una domanda anche al datore di lavoro; il datore di lavoro non può sindacare sulla spettanza dei permessi, ma può domandare al dipendente una programmazione dei 3 giorni di permesso, se:
non è compromesso il diritto di assistenza del disabile;
le giornate di assenza sono individuabili;
i criteri di programmazione sono condivisi.
Resta ad ogni modo ferma la facoltà, in capo al dipendente, di modificare unilateralmente le giornate di permesso, in base alle concrete esigenze del disabile, che prevalgono sulle esigenze aziendali.
Queste regole, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, saranno probabilmente modificate dalla nuova contrattazione collettiva pubblica; sarà inoltre prevista, per loro, una programmazione mensile dei permessi.
Ad ogni modo, il datore ha il dovere di verificare in concreto l’esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi.