E’ contrario a buona fede e al dovere di leale collaborazione il comportamento del genitore che, richiesto di concordare il periodo nel quale trascorrere le ferie con la figlia entro l’8 maggio, attenda la fine del mese, senza specificare le ragioni in forza delle quali era impossibilitata a comunicarle.
Definire un periodo diverso di permanenza presso il padre, impedirebbe di fatto il suo diritto di visita, disattendendo quelle che sono le esigenze prioritarie della minore, delle quali anche il padre si farà carico nel periodo di sua spettanza.
Tribunale di Chieti, 21 luglio 2023
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