Viene meno l’assegnazione della casa coniugale al coniuge che convive con i figli ultratrentenni e anche proprietari di altro immobile. Deve infatti considerarsi superato quel ragionevole limite di tempo e di misura che ha giustificato l’assegnazione, sicchè la casa torna nella piena disponibilità dell’altro genitore che ne sia esclusivo proprietario.
Lo ha affermato la Corte d’Appello di Taranto con la sentenza n. 203/2015 rigettando l’appello proposto da ex coniuge e figli avverso l’ordinanza con cui il tribunale li aveva condannati all’immediato rilascio dell’immobile, precedentemente adibito a casa coniugale, in favore del legittimo proprietario.