Ai fini della determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento per il figlio minore, la capacità patrimoniale del genitore onerato va valutata considerando i redditi dichiarati per l’anno di riferimento, a prescindere dall’effettivo incasso delle fatture emesse (che costituiscono comunque una posta attiva e per il cui realizzo l’ordinamento appresta i relativi rimedi).
Importante principio di diritto enunciato dalla Corte d’Appello di Catania adita in sede di reclamo proposto dalla moglie avverso il provvedimento presidenziale ex art. 708, ultimo comma, c.p.c., e alla luce del quale l’importo dell’assegno è stato elevato rispetto a quanto deciso dal Presidente del Tribunale.
Il presupposto del reclamo da parte della moglie consta nell’erroneità della quantificazione derivata da una scorretta valutazione dei redditi dichiarati dal marito di cui ai modelli unici relativi agli anni 2009, 2010 e 2011: in sostanza, il Tribunale aveva tenuto conto degli incassi effettivi dell’uomo, scontando dai redditi dichiarati le fatture emesse ma non incassate.
La Corted’Appello coglie l’occasione per ribadire la ratio dello strumento processuale previsto dal comma 4 dell’art. 708 c.p.c.: esso costituisce “un mezzo di impugnazione a struttura sostanzialmente rescindente, volto allo stretto controllo degli errores in iudicando o errores in procedendo compiuti dal giudice di primo grado e, dunque, avente ad oggetto non già le domande o le richieste originarie, ma solo il provvedimento impugnato. Ciò in quanto il reclamo de quo, inserendosi in via incidentale in un procedimento in corso di svolgimento in primo grado, assolve specificamente la funzione di porre rimedio in via immediata ed urgente, mediante il riesame degli elementi valutati con la statuizione reclamata, a provvedimenti presidenziali di prima deliberazione che, alla luce del materiale acquisito in primo grado, presentino elementi di manifesta incongruenza o appaiono sperequati, ingiustificati od errati, riservato per il resto riservato alla successiva trattazione in primo grado il definitivo assetto dei termini della separazione, anche in relazione ad eventuali successive evenienze che modifichino in modo rilevante i dati sostanziale della situazione da regolare”.
Di talchèla Cortedichiara inammissibile la nuova produzione documentale allegata dalla moglie al reclamo.
Nel merito, il mezzo di gravame trova accoglimento posto che il Presidente del Tribunale, nel provvedimento impugnato, aveva fatto erroneamente riferimento al volume d’affari del marito anziché al reddito dichiarato, unico indice palese e dichiarato della capacità economica e reddituale della parte onerata.
La Corted’Appello, quindi, così decidendo, e dando rilievo determinante alle dichiarazioni dei redditi prodotte, svolge considerazioni diverse da quelle espresse dalla Cassazione in base alla quale le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato non sono vincolanti per il Giudice, avendo solo funzione fiscale.
In generale, occorre comunque considerare che la capacità economica del soggetto chiamato a versare l’assegno va valutata alla luce di plurimi fattori, e in particolare ogni utilità patrimoniale suscettibile di sfruttamento economico anche diversa dal denaro purché economicamente valutabili (Cass. Civ. 03.10.2005 n. 19291; Cass. Civ. 06.05.1998 n. 4543; Cass. Civ. 30.01.1992, n. 961). A titolo esemplificativo, il giudice dovrà tener conto anche dei beni immobili posseduti, sia dal punto di vista del valore implicito che essi hanno, sia dal punto di vista del ricavato di una eventuale locazione o vendita degli stessi; dei crediti di cui il coniuge obbligato sia ancora titolare; dei risparmi investiti o produttivi; della disponibilità della casa coniugale, delle elargizioni da parte di terzi, e così via.