La Corte Costituzionale si pronuncia sulle due ordinanze con cui il Tribunale di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, l. 14 aprile 1982, n. 164 in quanto la previsione della necessità, ai fini della rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso, dell’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti chirurgici pregiudicherebbe gravemente l’esercizio del diritto fondamentale all’identità di genere.
La Corte costituzionale ritiene la questione non fondata in quanto la possibilità di un’interpretazione della disposizione censurata costituzionalmente orientata è già stata individuata sia dalla giurisprudenza di legittimità che da quella costituzionale. In primo luogo la Cassazione ha escluso che per ottenere la rettificazione dell’attribuzione di sesso nei registri dello stato civile sia obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Secondo la Suprema Corte, infatti, l’acquisizione di una nuova identità di genere può essere il risultato di un processo individuale che non postula necessariamente tale intervento richiedendo però che la serietà e univocità del percorso scelto nonché la compiutezza dell’approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale.
In secondo luogo, deve richiamarsi una sentenza, precedente alle ordinanze di rimessione (C. cost. n. 221/2015), con la quale la stessa Consulta ha escluso la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico poiché costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali ed è, pertanto, autorizzabile solo in funzione di garanzia del diritto alla salute.
Ciò però non esclude la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell’intento ma anche dell’intervenuta oggettiva transizione dell’identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, non essendo sufficiente il solo elemento volontaristico.
fonte: ilfamiliarista.it