Colpevole del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il marito che pur mettendo la casa a disposizione di moglie e figli, non paga il mantenimento.
Così ha deciso la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza 18749/15. L’uomo si era difeso sostenendo di aver sostenuto spese alimentari e per le utenze domestiche, di aver messo la casa a disposizione della moglie e dei figli, ciò nonostante la moglie percepisse un reddito lavorativo di circa 1000 euro mensili. Aggiungeva poi di essere presente nella vita della famiglia facendosi carico di tutti gli adempimenti burocratici e pratici, recandosi a scuola a prendere i figli e occupandosi regolarmente di loro.
Ma secondo la Suprema Corte ciò non basta a scriminarlo dal reato di cui all’art. 570 c.p. La moglie aveva infatti dichiarato di essersi dovuta occupare da sola delle cure per la figlia, affetta da una patologia a un piede, e di aver dovuto richiedere prestiti per provvedere al sostentamento dei figli. Il marito, inoltre, non le aveva mai lasciato denaro disponibile, dandole, nell’ultimo periodo, cinque euro al giorno. Dichiarazioni, queste, ritenute attendibili, “in quanto precise, chiare e riscontrate dalla documentazione prodotta, da cui risultano le spese familiari, desumibili, in particolare, dall’estratto conto della carta prepagata dell’imputato e analiticamente esaminate dal giudice a quo, che ha sottolineato come da tale documentazione risulti la scarsità dell’apporto economico fornito dal ricorrente, per un apprezzabile lasso temporale, sì da legittimare la conclusione che egli abbia fatto mancare ai figli minori i mezzi di sussistenza».