La pensione di reversibilità o la pensione indiretta (se il de cuius alla data del decesso non era ancora pensionato) spetta al coniuge superstite nella misura del 60%, ai figli minorenni, ai figli maggiorenni studenti fino al termine degli studi e comunque non altre i ventisei anni di età, ai figli maggiorenni inabili.
Ma che accade se i coniugi hanno divorziato?
Per aver diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge, occorre che sia stato in precedenza riconosciuto al richiedente un assegno di divorzio.
Non è quindi sufficiente che non si abbiano i mezzi economici per sostenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio o che si versi nell’impossibilità oggettiva di procurarseli (es: la donna che non sia più in età lavorativa e quindi non possa procurarsi da sé i guadagni per vivere).
Nel caso in cui l’ex coniuge deceduto si fosse risposato, la pensione di reversibilità dovrà essere ripartita con il coniuge superstite secondo una proporzione che tenga conto della durata del primo matrimonio, ma anche di altri criteri quali l’ammontare dell’assegno divorzile, le condizioni dei soggetti coinvolti, il periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge.