Sia la pensione di invalidità quanto l’assegno di accompagnamento non possono essere pignorati. Può esserlo invece la pensione di inabilità salvo il “minimo vitale”, pari a una volta e mezzo l’assegno sociale (circa 670 euro al mese).
L’automobile del disabile, sia se acquistata con i benefici della legge 104 del 1992 e risultante, anche dal libretto di circolazione, intestata al disabile, con tutte le conseguenze in termini di agevolazioni fiscali e al transito, che l’auto intestata a un familiare che convive e/o ha, a proprio carico, una persona invalida, è pignorabile. Solo il fermo amministrativo è ritenuto illeggitimo se l’autovettura è del disabile. In tal caso presso l’Agenzia Entrate Riscossione esiste un apposito modulo con la richiesta di cancellazione dell’iscrizione del fermo nei confronti delle persone diversamente abili.