Per evitare il rischio di contrasti nelle decisioni nella contemporanea pendenza tra i due giudizi (separazione e divorzio) merita in ogni caso di essere privilegiato quello del divorzio; ciò non tanto in quanto logicamente successivo, ma perché le sue decisioni sono potenzialmente destinate a proiettare i propri effetti nel tempo in modo più duraturo e avere così una più estesa tenuta nella regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi, mentre la decisione del giudice della separazione (e del procedimento per la modifica delle condizioni di separazione) è fisiologicamente limitata da un punto di vista temporale e la valutazione e decisione sulle stesse all’interno del processo di divorzio non può quindi che avere carattere assorbente rispetto agli stessi profili ancora eventualmente sub iudice nella separazione (e di modifica)
Corte d’Appello di Bologna, 28 ottobre 2022
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