La diagnosi del CTU di sussistenza della PAS, non essendovi certezze nell’ambito scientifico al riguardo, impone al giudice, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche oppure avvalendosi di esperti idonei, di verificarne il fondamento. Il tutto tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore
Corte Cass. sentenza n.13274 del 16 maggio 2019