L’affido esclusivo è contrario all’interesse del minore se il genitore non garantisce l’accesso del figlio al genitore non affidatario e tiene comportamenti ostacolanti il recupero della relazione tra il minore e il genitore non collocatario. In questi casi, è opportuno disporre l’affidamento del minore ai Servizi Sociali con collocamento presso un genitore, anche raccomandando ai genitori percorsi a sostegno della genitorialità.
Così il Tribunale di Genova, decreto 21 luglio 2017.
Nell’ambito di un procedimento di revisione delle modalità di affidamento del figlio minore ex art. 337-quinquies c.c., promosso dal padre nei confronti della madre, il Tribunale, con decreto provvisorio, disponeva la collocazione del minore presso il padre stabilendo che la madre potesse incontrare il figlio solo mediante visite protette organizzate dagli operatori dei Servizi Sociali, i quali venivano incaricati di relazionare sulla situazione e di fornire informazioni in ordine al regime di affidamento consigliato, alla collocazione definitiva del minore e alle modalità di frequentazione con il genitore non collocatario.
All’esito delle indagini svolte e considerato contrario all’interesse del minore l’affidamento esclusivo al padre, che aveva tenuto comportamenti ostacolanti il recupero della relazione tra il figlio e la madre, in precedenza in carico al Centro di Salute Mentale, il Tribunale confermava l’affidamento del minore ai Servizi Sociali con collocazione presso il padre, così come gli incontri con la madre mediante visite protette tramite un educatore con funzioni di mediatore e facilitatore della relazione madre/figlio, al contempo raccomandando al padre l’avvio di un percorso psicologico individuale presso il Servizio di Salute Mentale e alla madre la ripresa degli incontri presso il medesimo istituto