Non commette il reato di cui all’art. 570, secondo comma, c.p., il genitore che versa solo in parte, dunque in misura ridotta, l’assegno di mantenimento nei confronti del figlio.
La fattispecie delittuosa è integrata solo qualora tale condotta abbia inciso in maniera apprezzabile sui mezzi di sussistenza che l’onerato è tenuto a fornire al minore, tenuto conto della di tutte le altre circostanze (ovvero delle spese effettivamente sostenute e delle somme che sono state versate). Resta salva la possibilità per la persona offesa di agire in sede civile per il recupero delle somme non versate.
Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 29896/2019