Il minore ha un diritto fondamentale a mantenere una relazione affettiva con i familiari diversi dagli ascendenti (ad esempio gli zii), quale espressione del più ampio diritto di crescere nella propria famiglia; esso trova tutela mediante gli strumenti di cui all’art. 336 c.c., che riconosce al giudice il potere di adottare i provvedimenti più opportuni nell’interesse del figlio a seguito di ricorso presentato dai parenti. I nonni possono invece ricorrere al Tribunale per i Minorenni ex art. 317 bis
Trib. Minorenni di Caltanissetta 11 settembre 2018