La donazione indiretta dell’immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l’identico risultato giuridico-economico dell’attribuzione liberale dell’immobile esclusivamente nell’ipotesi in cui ne sostenga l’intero costo.
Ne consegue che, in caso di successione mortis causa, ai fini della collazione, l’imputazione ha ad oggetto il denaro corrisposto e non la corrispondente quota di valore dell’immobile.
Cassazione Civile, Sez. II, 12 giugno 2024, n. 16329