Il papà che paga solo una parte dell’assegno di mantenimento al figlio, ma che prima di trovarsi disoccupato ha onorato le rate di mutuo e le spese condominiali dell’immobile in cui il minore ha abitato con la madre, non può essere ritenuto responsabile del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Perché si configuri questo reato è necessario che al minore siano venuti a mancare i mezzi di sussistenza, ovvero quelli necessari per sopravvivere, situazione che, nel caso di specie, non si è verificata stante il fatto che l’onere di provvedere ai figli grava su entrambi i genitori.
Cass. civ. sentenza n. 26993/2019