Il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene.
Nel caso di specie due coniugi avevano acquistato, in costanza di matrimonio, in regime di comunione legale, un appartamento.
Ancorché fosse stata rigettata la sua domanda di assegnazione della casa coniugale, il marito, sia nel corso della separazione che successivamente, aveva occupato in via esclusiva l’appartamento.
Cass. civile ord. 18 aprile 2023 n. 10264