Ridotto l’assegno di mantenimento per il figlio se le condizioni di salute del padre gli impediscono di lavorare.
Con la sentenza n. 3390 depositata il 12 febbraio 2013 la Cassazione ravvisa nell’impossibilità di svolgere un’attività lavorativa determinata dal peggioramento delle condizioni di salute un fatto giustificativo della diminuzione del mantenimento mensile per la prole, nonostante il genitore obbligato fosse proprietario di immobili e socio di diverse società.
L’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, trova fondamento nell’art. 155 cod. civ.
Oltre all’assegno periodico, la legge prevede anche una diversa modalità per provvedere ai figli, ossia il mantenimento diretto. Tuttavia, la contribuzione diretta non ha avuto molta diffusione e la modalità normale continua ad essere il versamento di un assegno mensile in favore del genitore presso cui il figlio è collocato in via prevalente.
Ciascun genitore deve provvedere alle esigenze dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e l’assegno è volto a realizzare tale proporzionalità. Il quantum va poi determinato tenendo in considerazioni diversi fattori: le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti di cura assunti.