Il genitore si disinteressa di moglie e figlie, abbandona la casa coniugale e priva la famiglia di qualsiasi assistenza, morale e materiale? Via libera al risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del valore fondamentale del rispetto della persona umana e dei doveri di solidarietà familiare
Interessante pronuncia del Tribunale di Modena in materia di separazione e di applicazione dei rimedi previsti dall’art. 709 ter c.p.c. per violazione degli obblighi genitoriali prescritti da una decisione giudiziale e contemporanea lesione degli interessi della prole, in un caso di danno patito dai figli a causa del completo disinteresse nei loro confronti da parte del genitore.
Il caso: la moglie chiede la separazione con addebito al marito, oltre alla condanna della stesso al risarcimento del danno esistenziale, in quanto colpevole di aver abbandonato lei e le figlie minori e di aver posto in essere un comportamento totalmente disinteressato nei loro confronti. Emergeva che il marito aveva lasciato la casa coniugale anni prima, omettendo qualsiasi assistenza, morale o materiale, nei confronti della famiglia e ponendo la stessa in condizioni economiche precarie; inoltre, che nel Paese di origine, ove aveva fatto ritorno dopo aver lasciato la famiglia, aveva celebrato altri due matrimoni dai quali erano nati altri figli.
Con sentenza del 17 settembre 2012, il Tribunale di Modena accoglieva la richiesta di separazione con addebito e affidava le figlie alla moglie in via esclusiva, ritenendo il totale disinteresse del padre ragione giustificativa della deroga all’affidamento condiviso (e in tal senso uniformandosi a buona parte della giurisprudenza di merito che ritiene, per l’appunto, che il disinteresse nei confronti della prole legittimi l’affido esclusivo all’altro genitore).
Ancor più interessante la pronuncia sotto altro profilo: il Giudice rigetta la richiesta di risarcimento del danno affermandone l’inammissibilità nel corso del giudizio di separazione personale (pur se scaturente dalle medesime ragioni che sorreggano la domanda di addebito). Tuttavia, ritiene di poter valutare la stessa ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., secondo comma, n.2, sussistendo la competenza del Giudice della separazione.
La legge n. 54/06 sull’affidamento condiviso ha introdotto, con l’art. 709 ter c.p.c., secondo comma uno strumento mirato a sanzionare i comportamenti genitoriali in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, prevedendo la modifica dei provvedimenti in vigore oltre, nell’ordine, all’ammonizione del genitore inadempiente, la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti del minore e, infine, il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro.
In merito, ricordano i Giudici che la funzione delle misure stabilite nell’art. 709 ter C.p.c. è quella di indurre l’obbligato al rispetto delle prescrizioni giudiziali emesse a suo carico e ad astenersi in futuro da condotte qualificabili in termini di inottemperanza all’ordine impostogli in sede giudiziale; quanto alla misura del risarcimento, viene specificato che essa è caratterizzata da duplice natura e finalità: sia mezzo di coazione volto a far cessare il comportamento illecito del genitore, sia mezzo di reintegrazione di un grave pregiudizio, posto che non può darsi risarcimento senza una lesione nella sfera personale.
Di conseguenza, la condanna al risarcimento del danno presuppone un concreto pregiudizio, e il nesso di causalità tra la condotta illecita e il pregiudizio stesso; in caso contrario, non potrà essere comminato il risarcimento, ma solo un’ammonizione e la sanzione pecuniaria.
Richiamando un precedente della Corte d’Appello di Firenze, i Giudici evidenziano che nel caso in cui la condotta di uno dei genitori integri la violazione delle statuizioni espresse dal Tribunale sull’affidamento del figlio minore e ciò arrechi nocumento al corretto sviluppo della personalità del minore stesso, ledendo altresì il diritto dell’altro genitore al rapporto con il figlio, si applicano i provvedimenti di cui all’art. 709 ter c.p.c..
Quanto al danno risarcibile in casi analoghi, trattandosi di lesione dei valori fondanti del rispetto della persona umana e dei doveri di solidarietà, personale e sociale, nella specie familiare, esso va ricollegato al danno non patrimoniale, anche indipendentemente dalla ricorrenza degli estremi di un reato, con liquidazione equitativa.
In conclusione, nel caso all’esame del Giudice, viene ritenuto provato il grave pregiudizio subito dalle figlie minori a causa dell’abbandono da parte del padre con gravi conseguenze sulla loro condizione relazionale e psicologica, con conseguente condanna al risarcimento del danno valutato in sede equitativa ex art. 1226 cod. civ. e quantificato in € 10.000,00 da corrispondere al genitore non inadempiente.