Il padre separato che paga per il figlio solo viaggi, vestiti e rette scolastiche è colpevole del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, anche se il genitore collocatario ha redditi che gli consentono di non far mancare nulla al bambino: lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 17691 del 23 aprile 2014.
Infatti «in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di “mezzi di sussistenza” debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori; mezzi di trasporto; mezzi di comunicazione)».
Irrilevanti le possibilità economiche dell’altro genitore: sul punto i Giudici osservano che «integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore separato che non adempie agli obblighi di versamento imposti dal giudice civile in favore dei figli minori, essendo escluso ogni accertamento in sede penale sulla effettiva capacità proporzionale di ciascun coniuge di concorrere al soddisfacimento dei bisogni dei minori, e spettando al solo giudice civile tale verifica, in quanto la disposizione incriminatrice si limita a sanzionare la condotta di inadempimento».