il criterio di solidarietà sociale posto a fondamento della tutela di cui all’art. 38 Cost. secondo cui il pensionato inabile al lavoro deve poter godere di un “trattamento adeguato alle esigenze di vita“, va coniugato con il principio, non secondario, che impone ai genitori di provvedere al mantenimento della prole.
Secondo la Cassazione (ord. n. 4801/2018), si tratta di un dovere che trova specifica previsione nell’art. 30 Cost.e che grava anche sul soggetto che sia pensionato, il quale è al contempo creditore di un trattamento pensionistico adeguato nonché obbligato nei confronti dei figli, ovviamente secondo le proprie possibilità.
Rigettata anche la richiesta di eliminare il contributo nei confronti della figlia maggiorenne. Infatti, precisa la Corte, l’obbligo di mantenimento della prole non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età (ex art. 337-septies c.c.), ma perdura fino al raggiungimento dell’indipendenza economica, sempre che non si realizzino comportamenti di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro da parte del figlio, ovvero intervenga una sua colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell’indipendenza economica.