Il genitore separato non collocatario del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente deve essere condannato a versare all’altro genitore metà del canone di locazione dall’alloggio occupato dal figlio come studente universitario fuorisede, benché non abbia prestato il consenso alla stipula del contratto, dovendosi ritenere la scelta nell’interesse del figlio e proporzionata alle condizioni economiche dei genitori.
Trib. Frosinone, sentenza 725 del 08-08-2022