Il padre assente dalla vita del figlio è tenuto al risarcimento del danno fin dalla nascita. Lo ha affermato il tribunale di Cassino con la sentenza n. 832/2016 condannando il genitore a risarcire alla figlia naturale adolescente con 52mila euro a titolo di danno non patrimoniale per non essere stato praticamente mai presente nella sua vita, pur avendo versato il mantenimento.
il tribunale ha affermato che “è noto che l’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza (cfr. tra le varie, Cass. n. 27653/2011)”. E la sentenza dichiarativa “della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento comportando per il genitore, ai sensi dell’art. 261 c.c., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento”. L’obbligazione, prosegue la sentenza, trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio, ed anzi l’obbligo di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda.
Per cui, “la conseguenza ineludibile è che, anche nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale”, proprio perché “il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (cfr., da ultimo, Cass. n. 3079/2015)”.
Quanto al fatto di non essersi mai interessato alla figlia, la questione attiene alla responsabilità aquiliana nei rapporti familiari oggetto di una rielaborazione condotta sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali della persona. Da tempo, la giurisprudenza ha individuato l’ “illecito endofamiliare”, sussistente allorchè la violazione dei relativi doveri familiari provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti. Il danno in questo caso è non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c. Vi rientra anche il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, che, ha spiegato il tribunale, “determina un’immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela”.
Nel caso di specie, sebbene la minore apparisse serena e con un percorso evolutivo sostanzialmente regolare, ha osservato il giudice, “il Ctu ha sottolineato le possibili problematiche nell’evoluzione della crescita psicologica e quelle, nella vita da adulta, attinenti alla formazione di rapporti sani e durevoli con l’altro sesso”. La bambina ascoltata, fra l’altro, aveva riferito di non aver incontrato il padre non più di 5 volte precisando che non le piaceva stare con lui soltanto per un paio d’ore.
Il padre “è figura sostanzialmente del tutto assente nella vita della figlia e, pur versando il mantenimento, nel caso di specie si è limitato a vederla in poche occasioni, su sollecitazione del giudice, ma non facendo nulla per instaurare un normale legame affettivo addirittura delegando l’incombenza alle di lui madre e sorella”. E la privazione della figura genitoriale paterna, quale punto di riferimento fondamentale soprattutto nella fase della crescita, “integra un fatto generatore di responsabilità aquiliana c.d. endofamiliare la cui prova, secondo la S.C., può essere offerta sulla base anche di soli elementi presuntivi, considerando la particolare tipologia di danno non patrimoniale, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sè della lesione (cfr. Cass. n. 16657/2014)”.
Per cui, la liquidazione di siffatto danno non patrimoniale non può che essere equitativa stante “l’obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur” e va liquidata, ha concluso la sentenza in 52mila euro, pari a 4mila euro all’anno dalla nascita ad oggi.