La legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento, e i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva (cioè, quando, essendoci più di un creditore, ciascuno ha diritto a pretendere la prestazione per l’intero). Nè il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest’ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest’ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda.
Trib. Castrovillari, Sent., 24/09/2024, n. 1578
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