La mancata richiesta, da parte del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, di corresponsione diretta dell’assegno di mantenimento giustifica la legittimazione a riceverlo da parte del genitore con lui convivente, il quale anticipa le spese per il suo mantenimento e le programma d’accordo con lui, e, di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere e qualsiasi accordo, anche tacito, fra le parti, non può avere l’effetto di autorizzare il debitore a versare l’assegno nelle mani del figlio, in assenza di un provvedimento giurisdizionale che modifichi, su istanza di quest’ultimo, le statuizioni contenute nella sentenza di separazione.
Trib. Cosenza, sentenza 17 febbraio 2025 n. 273
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