n presenza dell’inadempimento all’obbligo di mantenimento del figlio da parte di uno dei due genitori, il genitore che richieda la restituzione delle spese sostenute in luogo dell’altro, ha l’onere di provarle adeguatamente nell’an e nel quantum, almeno attraverso l’applicazione di un metodo presuntivo. Ai fini della quantificazione dell’importo dovuto in restituzione il Giudice, però, ben può fare ricorso all’equità, costituente criterio di portata generale, atteso che, sebbene il diritto trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, l’importo ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole.
L’art. 30 della Costituzione, individuando entrambi i genitori come soggetti obbligati a mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, sancisce non solo il dovere di ciascuno nei confronti del figlio ma anche un dovere reciproco dei genitori, la cui violazione cagiona non solo al figlio ma anche al genitore rimasto solo ad accudire la prole un danno non patrimoniale risarcibile, potendo ravvisarsi in tale condotta inadempiente la violazione di un diritto costituzionalmente garantito.
nel caso di specie, il Tribunale condanna, in via equitativa, il padre alla restituzione del 50% delle somme versate per il mantenimento del minore durante gli anni della sua assenza, nonché al risarcimento del danno endofamiliare tanto nei confronti del figlio, equitativamente calcolato, tenuto conto dei parametri di liquidazione del danno da morte del genitore, quanto nei confronti della madre, liquidato, nel quantum, sulla scorta dei parametri previsti per il danno da morte del coniuge.
Trib. Roma 17 giugno 2019