Dopo la separazione il marito non lascia spontaneamente e immediatamente la casa assegnata alla moglie, anche se il Giudice lo obbligava a farlo? Non sussiste il reato di mancata esecuzione dolosa del provvedimento giudiziale.
Ritiene infatti la Cassazione che l’art. 388 c.p.c. sanzioni solo la violazione dei provvedimenti giudiziali civili pronunciati nell’interesse del minore relativi all’affidamento del minore stesso, e non anche quelli aventi ricaduta e interesse patrimoniale.
La Cassazione penale, con la sentenza 1038/2013 depositata il 9 gennaio, adotta un nuovo orientamento in materia di applicazione dell’art. 388 c.p. in caso di comportamenti omissivi o commissivi riferiti a un provvedimento civile pronunciato nell’ambito di una causa di separazione coniugale.
Il caso:la Corted’Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, obbliga il padre ad allontanarsi dalla casa coniugale, assegnata, in occasione della separazione, alla madre delle due minori, affidate in via esclusiva alla stessa a causa della grave conflittualità esistente tra i coniugi.
La moglie chiede la condanna del marito ex art. 388 c.p. per mancata esecuzione dolosa del provvedimento concernente i minori, avendo il marito lasciato la casa qualche mese dopo la pronuncia della sentenza che gli imponeva di farlo.
La SupremaCorteribalta la sentenza di secondo grado accogliendo il ricorso dell’uomo e ritenendo erronea l’applicazione della sanzione penale nel caso di specie: si afferma infatti che non tutti i provvedimenti decisi dal giudice civile nell’interesse del minore trovano sanzione nell’articolo 388 c.p., ma esclusivamente quelli che concernono “l’affidamento” del minore stesso. «Il contenuto offensivo sanzionato – si legge in sentenza – risulta usualmente espresso dal rifiuto di consegna del figlio al coniuge non affidatario, o dall’inottemperanza dell’obbligo di favorirne gli incontri con le persone stabilite dal giudice, oppure dalla inosservanza di prescrizioni concernenti i rapporti del figlio con persone diverse da quelle indicate; oppure ancora dalla elusione sostanziale degli obblighi dianzi precisati, mediante comportamenti di carattere omissivo». Pertanto, proseguela Corte, la mancata esecuzione dolosa concernente persone minori, non può «dilatarsi sino a comprendere provvedimenti di ricaduta e interesse patrimoniale (quali la disponibilità della casa di comune abitazione) che siano, come nella specie, consequenziali alla pronuncia di affidamento della prole».