La Cassazione ha stabilito che lo stato di disoccupazione non è sufficiente di per sé a scagionare il padre separato dal pagare il mantenimento per i figli.
Infatti “l’allegazione della sopravvenuta condizione di disoccupazione non esime da responsabilità“, in base all’art. 570 c.p. Poiché “lo stato di disoccupazione non coincide necessariamente con l’incapacità economica e incombe pur sempre sull’imputato l’onere di allegazione di idonei e convincenti elementi sintomatici della concreta impossibilità di adempiere“.
La Suprema Corte ha sottolineato proprio la differenza tra la disoccupazione e l’essere essere indigente: è ben possibile, infatti, essere senza lavoro ma possedere un cospicuo patrimonio o godere di altre fonti di reddito.