In caso di opposizione al riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore (la madre), il mancato riscontro di un interesse del minore al secondo riconoscimento non costituisce ostacolo all’esercizio del diritto del padre, in quanto il sacrificio totale della genitorialità può essere giustificato solo in presenza di gravi e irreversibili motivi che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore.
Il consenso al riconoscimento paterno non può essere subordinato al previo accertamento che esso risulti in concreto vantaggioso al minore, con la assurda conseguenza di ritenere legittimo il rifiuto ogni qualvolta non si ravvisi alcun vantaggio; non si deve, infatti, creare alcuna disparità di trattamento tra i due genitori in relazione al diverso momento in cui operano il riconoscimento.
Tribunale Roma, Sez. I, sentenza 5 aprile 2023 n. 5548
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