“è circostanza del tutto irrilevante, per la determinazione dell’an e del quantum dell’assegno di mantenimento. il fatto che la mancata frequentazione del figlio da parte del genitore sia dovuta a una scelta volontaria del primo, in quanto tale decisione non interferisce, in termini economici, col fatto che il genitore non vada incontro ad alcun diretto esborso o ad alcuna cura in favore dei figlio stesso ..”
Cass. civile .Sez.V1, 30/91/2019 n.2735