La pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 612 bis c.p., la gravità delle condotte contestate all’ex compagno e le misure del divieto di avvicinamento e del divieto di comunicazione attraverso qualsiasi mezzo, rendono non solo inopportuno, ma anche impraticabile l’affido condiviso dei minori, a causa dell’impossibilità delle parti di gestire, secondo un progetto comune, le scelte esistenziali dei minori. Gli incontri padre figli devono svolgersi in forma protetta salvo disporre una progressiva liberalizzazione alla luce della positiva evoluzione degli incontri e del desiderio dei bambini di incontrare il padre e di restare con lui
Corte App. Bologna decreto 25/1/2025
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