La Cassazione, con la sentenza 16925 del 4 ottobre 2012, respinge il ricorso del padre contro la decisione della Corte d’Appello di Venezia che disponeva la collocazione della figlia presso la madre, trasferitasi in Sicilia, preferendola ai nonni paterni, in assenza del padre lontano per motivi di lavoro.
La Corte di Cassazione conferma la decisione dei Giudici d’Appello che avevano disposto il collocamento del minore presso la madre, trasferitasi da Vicenza in Sicilia, in luogo del collocamento presso il padre che per motivi di lavoro era assente, avendo così affidato i figli alle cure concrete dei nonni paterni.
Il caso: il Tribunale per i Minorenni di Venezia, nell’ambito di un procedimento ex art. 317 bis c.c., disponeva l’affidamento condiviso di una minore con collocazione presso la casa paterna, in provincia di Vicenza.
Il Giudice, in sede di gravame, riformava il provvedimento e disponeva che la minore risiedesse presso la casa della madre, nel frattempo trasferitasi definitivamente a vivere in Sicilia e con ampia disponibilità di tempo da trascorrere con la figlia: per sottolineando l’adeguatezza e l’idoneità di entrambe le figure genitoriali e dei relativi nuclei familiari, osservano i Giudici che, stante l’assenza da casa del padre per motivi di lavoro, nella situazione attuale la figlia minore era di fatto accudita dai nonni paterni, sicchè, ad essi, era preferibile la madre. In particolare, in base alla relazione del consultorio, i nonni paterni erano diventati “alternativi” rispetto alla madre, e la scelta di collocare la minore presso quest’ultima non era dettata da discriminazione nei confronti del ex compagno, bensì piuttosto rappresentava ”un’alternativa tra la presenza continua della madre e quella dei nonni paterni, in assenza del padre”.