Il procedimento con il quale si ordina al terzo il pagamento dell’assegno di mantenimento, in caso di inadempimento dell’obbligato, si può trattare, a fronte dell’emergenza Covid-19, con il deposito di note scritte e la successiva riserva della decisione. Inoltre, il ritardo costante nel versamento, anche se solo per pochi giorni, trasformatosi in mancato pagamento di alcune mensilità, poi sanato, costituisce un inadempimento rilevante tale da far propendere il giudice per l’ordine al terzo di pagare l’assegno.
Trib. Terni decreto del 18 marzo 2020