In caso di opposizione a precetto intimato per l’adempimento degli obblighi di natura patrimoniale importi al coniuge in sede di separazione la competenza va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale.
Cass. civile ordinanza 7594, sezione Sesta – 3 del 18-03-2021