Il matrimonio civile, in cui un coniuge abbia taciuto all’altro la propria omosessualità e che abbia cagionato l’assenza di rapporti sessuali, può essere annullato per causa di errore; l’omosessualità di un coniuge non è qualificabile tuttavia come errore su una malattia, anomalia, o deviazione sessuale, bensì come errore sulla identità complessiva del coniuge.
Lo ha sancito il Tribunale di Milano con la sentenza pubblicata il 13/2/2013: avendo uno degli sposi taciuto all’altro la propria omosessualità, il matrimonio non è stato propriamente consumato, e quindi il vizio ha impedito l’attuazione del rapporto. A parere della Corte ambrosiana, l’errore sull’identità del coniuge è causa di annullamento del matrimonio .
Va evidenziato che il Tribunale ha ritenuto che la “qualità” taciuta, cioè l’orientamento sessuale esclusivo del nubendo, non sia qualificabile come una malattia, anomalia o deviazione sessuale: tale conclusione è da condividersi, considerando che l’omosessualità, per opinione anche scientifica oramai consolidata, non è da ritenersi una malattia, bensì una condizione personale ascritta (parere di chi scrive).