Non può essere applicata la norma sulla particolare tenuità del fatto, al padre che non versa il mantenimento per il figlio, nella misura e nei tempi stabiliti dal tribunale, per più mensilità.
Accolto il ricorso della pubblica accusa e della madre del ragazzo, parte civile, contro la decisione del tribunale di riconoscere la causa di non punibilità, malgrado l’omesso versamento avesse riguardato quattro mensilità, mentre in altre occasioni era stata versata una somma minore: è irrilevante la particolare tenuità di ogni singola omissione, valorizzata invece dal tribunale. L’omesso versamento dell’assegno – precisano i giudici di legittimità – integra un reato a consumazione prolungata “caratterizzato da fatto che ogni singolo inadempimento aggrava l’offesa al bene giuridico tutelato”.
Corte di cassazione – Sezione VI – Sentenza 27 luglio 2020 n.22523