L’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, ove uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro.
L’obbligazione degli ascendenti verso i nipoti, onde fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere i loro doveri, è sussidiaria e subordinata, nel senso che opera solo ove l’inadempimento dei genitori sia incolpevole.
Corte di Cassazione, sez. I Ord. 31.03.21
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17511873