L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto,rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.
Inoltre, la Corte riprende un principio assodato secondo cui la mancata reciproca discovery delle risultanze bancarie , una volta che il giudice ne aveva ordinato il deposito ad entrambe, ottenendo il rispetto di solo una delle due parti in contesa, costituisce un’asimmetria comportamentale ed informativa da cui desumere argomenti di prova a norma dell’art. 116, comma II, c.p.c.
Lo afferma la Cassazione civile con la sentenza 225/2016