Se i coniugi pattuiscano il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali (ad es. abitazione o usufrutto) su un immobile in caso di separazione o divorzio, l’omissione nell’atto delle dichiarazioni catastali ed urbanistiche, espressamente previste dall’art. 29, comma 1-bis, della L. n. 52 del 1985, come introdotto dall’art. 19, comma 14, del D.L. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, comporta la nullità della pattuizione costitutiva del diritto reale, con la conseguenza che nessun diritto può dirsi costituito da un coniuge in favore dell’altro.
Cass. Civ., Sez. III, ord. 19 dicembre 2024, n. 33360
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