Gli accordi con i quali i coniugi fissano preventivamente il regime giuridico-patrimoniale in vista della futura separazione o del futuro divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall’art. 160 c.c.
Nel caso di specie si trattava di cessione onerosa di quote sociali dalla moglie al marito diretta a definire anticipatamente i rapporti patrimoniali tra i coniugi separandi e non già a definire i rapporti economici societari.
Cass. civile, ordinanza 24 novembre 2023, n. 32724.
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