Nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio celebrato con rito canonico, fondata sulla sussistenza di un’incapacità di natura psichica grave, antecedente al matrimonio, dolosamente celata al coniuge, al giudice della delibazione non è consentito il riesame del merito.
Sono suscettibili di delibazione anche sentenze pronunciate per cause di nullità, stabilite dal Diritto Canonico, che nel codice civile vengono disciplinate diversamente o non sono affatto previste, purché non siano incompatibili con l’ordine pubblico italiano, inteso come complesso dei principi fondamentali dell’ordinamento risultanti dalla Carta Costituzionale o da altre leggi.
Corte d’Appello di Cagliari, Est. Cugusi, sentenza 29.01.2021