Dal 1° gennaio di quest’anno i contratti di locazione che, ricorrendone i presupposti, non vengono registrati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla loro stipulazione sono nulli, con tutte le conseguenze (previste dal nuovo articolo 13 della legge 431/98) sulla durata e sulla misura del canone. La tardiva registrazione non è idonea a ridare efficacia al contratto, che dunque deve ritenersi invalido sin dal momento in cui è stato sottoscritto dalle parti. La nullità consegue infatti a un vizio coevo alla formazione del contratto e va esclusa la possibilità di una sua successiva convalida (articolo 1423 del Codice civile), per di più attraverso un adempimento come la registrazione, che è un adempimento fiscale e non civilistico.
Secondo il Tribunale di Milano(sentenza 6782 del 15/6/2016) sono queste le conseguenze dell’applicazione del nuovo articolo 13 della legge 431/98, riscritto dalla legge di Stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 59, legge 208 del 2015), in vigore, appunto, dal 1° gennaio di quest’anno. Il giudice ha affermato che la fattispecie della locazione di immobile, che sorge con la stipulazione del contratto fra le parti, si perfeziona e si completa con la registrazione del contratto stesso. Di conseguenza, il negozio si può considerare valido solo dal momento in cui si realizza questo binomio di fattori.